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S T A T U T O O R G A N I C O VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Sulla proposta del
Nostro Ministro dell'Interno; Visto lo statuto
organico del Conservatorio de' Sette Dolori nel Comune di Sant'Agnello; Viste le relative
deliberazioni del Consiglio Comunale, della Deputazione Provinciale, e degli
Amministratori del Conservatorio; Viste le tavole di
fondazione del Conservatorio medesimo; Vista Avuto il parere del
Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e
decretiamo: E' approvato l'annesso Statuto organico del Conservatorio de'
Sette Dolori nel Comune di Sant'Agnello, Provincia di Napoli, composto da 29
articoli. Il predetto Statuto sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal
Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. Firenze, addì 16
dicembre 1868 VITTORIO EMANUELE G. CANTELLI Il sacerdote Domenico
Castellano, Parroco e Rettore della Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello nel
Comune di Piano di Sorrento, ed ora in quello di S.Agnello, Comune
recentemente costruito e separato dal primo, con testamento de' 25 settembre
1739, istituì erede di tutto il suo avere ________________________________________ CAPO I Scopo dell'Istituzione
e mezzo per sostenerla Art. 1 Il Conservatorio de'
sette Dolori nel Comune di S.Agnello, fondato nel 1742 dal Parroco Domenico
Castellano, ha per iscopo di accogliere povere e vergini donzelle, sovratutto
se orfane, di legittimi natali, per istruirle ed educarle. Art. 2 I mezzi per sostenere
la pia Istituzione sono costituiti da beni patrimoniali, da rendita iscritta
sul Debito pubblico, da canoni e censi, in tutto un'annua entrata di circa
Lire 4200: oltre a ciò, dall'eventuale prodotto dalle alunne ammesse a
pagamento. CAPO II Condizioni generali
riguardanti le alunne Art. 3 Vi saranno alunne a
posto gratuito ed a pagamento di pensioni. Il numero delle alunne a posto
gratuito sarà proporzionato a' redditi del Conservatorio, e quello delle alunne
a pagamento alla capacità del luogo, dopo compiuto il numero dei posti
gratuiti i quali possono mai esser meno di 20. Art. 4 I posti gratuiti
devono essere occupati metà da fanciulle nate nel Comune di S.Agnello e metà nel
Comune di Piano di Sorrento, in guisa da non ammettersene più di una della
stessa famiglia. Ma se mai al tempo della vacanza de' posti non vi siano nel
Comune, a cui compete la piazza, fanciulle d'ammettere, ammettere se ne potrà
una dall'altro Comune, ed anco della stessa famiglia, purchè abbia le
condizioni della povertà, della legittimità e dell'età. Art. 5 Le alunne a pagamento
saranno educate ed istruite nello stesso modo che le altre a posto gratuito. Art. 6 Le famiglie di
Giuseppe, Andrea e Nicola Castellano e la famiglia Paturzo di Iommella
Grande, finchè non si estinguano, saranno preferite alle altre di qualunque
Parrocchia nell'alloggiamento delle loro figliuole, non mai però più di una
per ogni famiglia, e purchè si trovino nelle condizioni volute per le altre. Art. 7 L'età dell'ammissione
non può essere maggiore dei 14 né minore dei 10 anni. Possono essere sempre
richieste e ritirate da' parenti: ma giunte alla età di 21 anni compiuti,
devono uscire anche se fossero alunne a pagamento. Potrà farsi eccezione per
gravi ragioni a pro' di orfane donzelle povere, differendo per altri due o
tre anni e non più la loro uscita . CAPO III Educazione ed
istruzione delle alunne Art. 8 L'educazione
consisterà nella nettezza e nella modestia del vestire, dei modi gentili ed
urbani, nella condotta docile ed ossequiosa, nella proprietà e semplicità del
linguaggio, sbarbarito dello sconcio dialetto. Art. 9 L'istruzione sarà di
lettere, di lavori donneschi, di religione. L'istruzione di lettere consisterà
nel leggere, scrivere e far di conti secondo il sistema decimale e, per le
più adulte ed intelligenti, si estenderà a rudimenti di Grammatica, di
Geografia, di Storia Patria e di Storia Sacra. Art. 10 L'insegnamento di
lavori donneschi, secondo la condizione e l'abilità delle alunne, si
estenderà dai più umili e facili di filare, far calze, tessere, cucire,
rimendare, stirare, sino a quelli più gentili e difficili del ricamo, de'
merletti, de' fiori artificiali e cose simili. Art. 11 Il Governo del
Conservatorio, di accordo con Art. 12 L'istruzione
religiosa sarà fatta uno o due giorni della settimana dal Direttore
Spirituale. CAPO IV Direzione interna del
Conservatorio Art. 13 La direzione interna
del Conservatorio è affidata ad una direttrice la quale è responsabile del
buon andamento, dell'educazione ed istruzione, dell'economia e di tutta
quanta la disciplina. Ella dipenderà dal Governo del luogo ed ogni mese farà
la relazione scritta al Presidente di esso. Art. 14 Sono alla sua
dipendenza un numero di maestre necessarie al bisogno ma delle quali la più
abile sosterrà l'incarico di Vice-Direttrice; l'Economa, l'Infermiera e tutti
gli altri uffizi interni. Art. 15 Al servizio interno
saranno addetti la portinaia ed il necessario numero di serventi che essere
debbono nubili e di lodevoli costumi e di buona sanità. Art. 16 Le persone addette al
servizio saranno nominate dalla Direttrice. Il numero così di queste, come
delle altre indicate nell'art. 14, le loro attribuzioni ed obblighi, gli
stipendi o salari, saranno formati nel regolamento, né dal prescritto si
potrà punto variare senza adesione della Deputazione Provinciale. CAPO V Governo del
Conservatorio Art. 17 Il Governo del
Conservatorio è composto di tre membri, cioè due chiamati a reggere ed
amministrare dal fondatore medesimo, che sono il Parroco pro-tempore ed il
Procuratore della Chiesa de' SS. Prisco ed Agnello ed un terzo eletto dal
Consiglio Comunale; quest'ultimo rimarrà in ufficio tre anni, ma può essere
rieletto. Art. 18 Art. 19 Attributi del
Presidente sono: - Convocare le adunanze, presiedervi e reggerle. Dare
esecuzione alle delibere prese. Dirigere e regolare Art. 20 Il Governo nomina o il Cassiere con
idonea cauzione che non può essere minore della rendita del Pio Istituto. o Il Segretario ed un
servente dell'amministrazione; o o Il Direttore
spirituale, il Confessore, il Medico ed altri minori uffizi di persone
esterne. Art. 21 Le attribuzioni, i
doveri, la durata dell'uffizio, gli stipendi e gli emolumenti di tutti
costoro saranno del pari stabiliti particolarizzatamente nel Regolamento. Art. 22 Decide
dell'ammissione delle alunne a posti gratuiti secondo il numero e le proporzioni
prescritte dal fondatore e decide altresì delle ammissioni delle alunne a
pagamento. Art. 23 Ha diritto tutto
riunito di entrare nel Conservatorio quando lo creda conveniente per esaminare
le condizioni dell'educazione, dell'istruzione, della disciplina, del
trattamento e dare i provvedimenti che crede utili e necessari al migliore
andamento dell'istruzione. Art. 24 Può per gravi e
dimostrate ragioni sospendere o congedare dall'uffizio coloro che cadono in
fallo e decidere della espulsione delle fanciulle indocili ad ogni
correzione. Art. 25 Possono tra loro di
accordo i membri del Governo partirsi gli incarichi dell'amministrazione o
direzione; ma tutti in comune porteranno la responsabilità del buon andamento
del Conservatorio. CAPO VI Adunanze e
deliberazioni Art. 26 Le adunanze del
Governo sono ordinarie e straordinarie una volta al mese nel giorno stabilito
di accordo. Le straordinarie quando il bisogno lo ricerchi. Queste saranno
ancora convocate dal Presidente, ma possono gli altri due membri uniti
invitarle o convocarle. Art. 27 Le deliberazioni per
essere valide devono essere prese a maggioranza di voti. In caso che due
Governatori si riunissero e fossero discordi di parere, la proposta non si
potrà risolvere che in altra adunanza con l'intervento di tutti i tre
Governatori. Il Segretario assiste alle adunanze e consegna in atto verbale
le deliberazioni. CAPO VII Disposizioni
transitorie Art. 28 Nulla sarà innovato
intorno alle donne che di età maggiore degli anni 21 si trovano presentemente
nel Conservatorio, sia col titolo di oblate, sia di converse. Elleno vi
rimarranno con le stesse condizioni di stanza ed assegnamento, finchè duri la
loro vita, senza però che se ne possono mai ammettere altre per oblarsi. Art. 29 Il Governo del luogo,
quando lo creda conveniente per età, prudenza, abilità può deputarne alcune
agli uffizi interni del Conservatorio, non escluso anche quello di
Direttrice, purchè vi concorra la loro volontà. Lo stesso sarà delle
converse, le quali, però, destinate al servizio interno del Conservatorio,
non si possono rifiutare. Firenze, addì 17
dicembre 1868 D'Ordine di S.M. Il ministro G. CANTELLI |
Via Iommella Grande 99 – 101
– 80065 SANT’AGNELLO – tel. 081 8783817 – mailto:settedolori@virgilio.it |