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Il bilancio di previsione


La formazione del bilancio di previsione per le IPAB è stabilito dall’art. 20 della L. n. 6972 del 17.07.1890 e dai successivi provvedimenti di esecuzione, ed in particolare dal R.D. n. 99 del 5.2.1891. Si tratta di un bilancio finanziario [in altre parole non sono indicati costi o ricavi, ma entrate ed uscite] contenente le previsioni di entrata che si prevede di accertare e le previsioni di spesa che si prevede di impegnare nell’anno al quale il bilancio si riferisce. Tale documento, avente valenza programmatoria, assume le stesse funzioni che, nel privato, sono proprie dei budgets aziendali.

Come del resto vale anche per i bilanci di altri soggetti pubblici, la redazione del bilancio di previsione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

à         pareggio [le entrate di competenza complessivamente previste devono esattamente pareggiare con le spese di competenza dell’esercizio; si noti che fra le entrate è appostato il valore del presunto avanzo di amministrazione – o disavanzo - che l’ente ritiene di poter conseguire/sopportare nell’esercizio anteriore a quello oggetto di previsione, la cui esatta determinazione è svolta in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e cioè qualche mese dopo l’inizio del nuovo esercizio];

à         annualità [l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che coincide con l’anno solare];

à         universalità[la gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate];

à         integrità [le entrate devono essere iscritte al lordo delle eventualiv spese di riscossione; non è possibile la compensazione di partite attive e passive];

à         veridicità [le previsioni di bilancio devono essere realistiche, rispondenti a ciò che potranno produrre i cespiti di entrata, così come le spese devono essere iscritte per l’importo reale che si presume di dover sostenere nell’esercizio; in altri termini vanno evitate sia la sovrastima delle entrate che la sottostima delle spese];

à         specificazione [l’unità elementare del bilancio dell’IPAB è il capitolo; la specificazione delle voci di entrata e di spesa deve condurre ad una rappresentazione trasparente del bilancio].

La struttura del bilancio di previsione è semplice:


PARTE ENTRATA
- Avanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Entrate effettive
- Sezione 1 – Entrate ordinarie
1. Rendite patrimoniali
2. Proventi diversi
3. Proventi della beneficenza
4. Entrate diverse ordinarie
- Sezione 2 – Entrate straordinarie
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro

PARTE SPESA
- Disavanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Spese effettive
- Sezione 1 – Spese ordinarie
1. Oneri patrimoniali
2. Spese generali
3. Spese per l’assistenza e la beneficenza
- Sezione 2 – Spese straordinarie [comprensive del fondo di riserva]
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro

Come si può facilmente evincere dallo schema di bilancio, la struttura del medesimo non differisce dal consueto schema rinvenibile nell’ambito dei bilanci pubblici, a causa della presenza delle c.d. “parte corrente” [riferibile alla gestione ordinaria], della parte in “conto capitale” [riferibile ad operazioni che comportano aumento, diminuzione o trasformazione dei beni costituenti la dotazione patrimoniale dell’ente, la cui movimentazione complessiva dovrebbe, di norma, pareggiarsi] e delle partite di giro [anticipazioni e rimborsi che non alterano i proventi e le spese effettive dell’ente].

Il bilancio di previsione viene predisposto nel mese di settembre dell’anno finanziario precedente a quello cui si riferisce; viene proposto dal Segretario-Direttore dell’ente; l’approvazione avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione; successivamente veniva trasmesso, per il controllo di legittimità, alla competente sezione del Comitato Regionale di controllo [CO.RE.CO; O.RE.CO in Lombardia], secondo schemi procedurali fissati dalle leggi regionali. Attualmente nelle IPAB esiste organo di revisione contabile cui sottoporre il bilancio ai fini del parere, in assonanza con le previsioni della legge n. 142/90 per gli enti locali; il bilancio trova poi un momento di “pubblicità legale”, ai fini della sua conoscibilità da parte della cittadinanza, mediante l’affissione in bacheca e all’albo pretorio del Comune nel cui territorio è situata l’IPAB.

Nel corso dell’esercizio il bilancio, considerata la dinamicità dell’ambiente in cui opera ogni azienda, può essere oggetto di variazione, sia in entrata che in uscita. Si possono verificare, per i più diversi motivi, previsioni di maggiori o minori spese, così come di maggiori o minori entrate.

Tali previsioni modificative devono essere tempestivamente adottate con atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, mediante le c.d. variazioni di bilancio di previsione, nel rispetto del principio della copertura finanziaria.

Il conto consuntivo

Il conto consuntivo ha invece la funzione di rappresentare i risultati della gestione del bilancio annuale dell’esercizio conclusosi, sia per la entrata che per la spesa, distintamente per capitoli, sia per la competenza [operazioni riferibili all’anno trascorso], che per i residui [operazioni relative ai “trascinamenti” delle operazioni sorte negli esercizi anteriori a quello trascorso e non conclusesi nell’esercizio in cui sono sorte]. In altri termini, il conto consuntivo deve essere l’esatta fotografia di tutto ciò che si è verificato nella gestione a partire dal 1 gennaio sino al 31 dicembre dell’esercizio trascorso [per la verità nelle IPAB la legislazione consente, fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, pagamenti o riscossioni riferibili a spese già impegnate od entrate già accertate prima del 31 dicembre, al fine di ridurre l’entità dei residui [detto periodo viene denominato “esercizio suppletivo”].

Dal punto di vista procedurale, il Tesoriere dell’Ente, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di competenza, deve presentare al Consiglio di Amministrazione dell’IPAB il rendiconto finanziario della propria gestione, corredato di tutti gli atti e documenti relativi alle riscossioni ed ai pagamenti, nonchè delle somme ricevute in carico e della consistenza finale al 31 dicembre del fondo di cassa. In tal modo il Tesoriere definisce i rapporti finanziari intercorsi con l’Ente nell’esercizio; a sua volta l’Ente predispone il rendiconto patrimoniale, detto anche Conto Consuntivo ed una “relazione sul risultato morale della propria gestione”, sulla base di schemi di bilancio previsti dalla legge. Attraverso questi due documenti il Consiglio di Amministrazione dell’ente espone i dati finanziari della gestione nonchè il significato amministrativo ed economico dei dati in esso esposti, da cui scaturisce un risultato attivo [avanzo di amministrazione], passivo [disavanzo d’amministrazione] o di parità [pareggio], consentendo le dovute valutazioni in ordine all’efficacia e all’efficienza della gestione.

Come per il bilancio di previsione, anche l’approvazione del conto consuntivo segue una procedura fissata dalla legge; fra i passaggi salienti si evidenzia il termine di approvazione del medesimo, costituito dal mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento [in buona sostanza il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Segretario-Direttore, dispone di due mesi di tempo dalla presentazione del conto del tesoriere], l’affissione del medesimo all’albo pretorio del comune.